COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AS Calcio S. Stefano Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara S. Bernardo / S. Stefano del 18/10/2008 C.U. n.12 della delegazione di LODI datato 23/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società AS Calcio S. Stefano Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara S. Bernardo / S. Stefano del 18/10/2008
C.U. n.12 della delegazione di LODI datato 23/10/2008
La società S. STEFANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Andrea SPELTA per 5 Gare; Manolo LAMBRI, Damiano ZAMPEDRI per 3 Gare; Paolo CONTARDI, Mauro PATRINI, Alessandro PEDONE, Marcello RONCA e Andrea SAVOCA per 2 Gare; ha inflitto alla società l’ammenda di Euro 100,00 e squalificato l’allenatore Claudio LONGO fino al 31/12/2008, lamentando che: quanto alla squalifica dello SPELTA, l’avversario ha esagerato e non corrisponde a verità che non ha più potuto riprendere il gioco; quanto a LAMBRI si è trattato di semplice fallo di gioco; quanto a ZAMPEDRI di non aver dato alcuna manata all’avversario; quanto ai calciatori squalificato per 2 gare di essere i loro nominativi presi a caso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il ricorso proposto avverso per 2 Gare dei calciatori CONTARDI, PATRINI, PEDONO, RONCA e SAVOCA è inammissibile ai sensi dell’art.45 del CGS.; il ricorso avverso la squalifica per 5 Gare del calciatore SPELTA non è accoglibile perché la sanzione appare proporzionata alla gravità dell’atto compiuto e dal fatto che, come attesta il referto arbitrale, il calciatore del S. BERNARDO, una volta colpito a gioco fermo, non ha più fatto rientro in campo.Il ricorso avverso la squalifica dei calciatori LAMBRI e ZAMPREDI è da respingere perché entrambi hanno tenuto nei confronti di calciatori avversari un comportamento violento in azione di gioco e la sanzione comminatagli appare proporzionata. Il ricorso avverso la squalifica dell’allenatore LONGO, tenuto conto di quanto riportato nel referto arbitrale è da respingere perché ha adottato un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara, come pure da respingere è il ricorso per l’ammenda inflitta alla società in quanto i propri calciatori hanno ripetutamente offeso e minacciato l’arbitro dall’interno del proprio spogliatoio.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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