COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società ODB Valle Salimbene Camp. Ecc. Gir. A Gara O.D.B. Valle Salimbene/Luino del 19/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società ODB Valle Salimbene Camp. Ecc. Gir. A Gara O.D.B. Valle Salimbene/Luino del 19/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008 La società O.D.B. VALLE SALIMBENE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Roberto PUTELLI per 3 GARE e il tecnico Maurizio ALGHISI fino al 24/12/2008; ha comminato l’ammenda con diffida di Euro 300,00 e inibito il dirigente Fabrizio BIANCHI fino al 19/11/2008, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità dei fatti realmente accaduti che non sono stati fedelmente riportati dall’arbitro nel proprio referto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in via preliminare l’inammissibilità del reclamo proposto avverso l’inibizione del dirigente BIANCHI ai sensi dell’art.45 del CGS in quanto inferiore ad un mese. Le sanzioni inflitte alla reclamante e ai signori ALGHISI e PUTELLI meritano di essere confermate in quanto le affermazioni svolte dalla soc. O.D.B. VALLE SALIMBENE non trovano alcun conforto nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Quindi dette allegazioni di parte prive di alcun riscontro probatorio non possono mettere in discussione quanto chiaramente decritto dall’arbitro. La gravità dei comportamenti giustifica le sanzioni comminate alla società reclamante ed ai signori ALGHISI e PUTELLI anche alla luce degli abituali criteri di valutazione adottati da Questa Commissione Disciplinare. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso proposto avverso l’inibizione di BIANCHI Fabrizio e RIGETTA per il resto l’impugnata delibera del GS disponendo inoltre l’addebito della relativa tassa.
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