COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società Robbiate Calcio ASD Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara Molteno/Robbiate del 19/10/2008 C.U. n.10 della delegazione di LECCO datato 23/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società Robbiate Calcio ASD Camp. 2^ Cat. Gir. K
Gara Molteno/Robbiate del 19/10/2008
C.U. n.10 della delegazione di LECCO datato 23/10/2008
La società ROBBIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Dario BOLDRINI fino al 07/11/2008; ha inibito Lorenzo BOLDRINI fino al 21/11/2008 e Giampiero TREZZI fino al 05/12/2008 e le ha inflitto l’ammenda di Euro 150,00 e squalificato il calciatore Giacomo SCOTTI per 3 gare, lamentando che le squalifiche comminate al tecnico e ai dirigenti sono eccessive in quanto non hanno mai proferito insulti e/o offese e che l’ammenda è esagerata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto avverso le squalifiche del tecnico Dario BOLDRINI e al dirigente Lorenzo BOLDRINI sono inammissibili ai sensi dell’art.45 del CGS in quanto inferiori ad un mese. L’ammenda inflitta alla reclamante, l’inibizione comminata al TREZZI come la squalifica del calciatore SCOTTI, meritano di essere confermate in quanto la gravità del comportamento descritto nel referto arbitrale, che costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, giustifica la sanzione comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso le sanzioni comminate a Dario e Lorenzo BOLDRINI e conferma per il resto le decisioni adottate dal GS, si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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