COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC Cesano Boscone Camp. All. Reg. Gir. I Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società FC Cesano Boscone Camp. All. Reg. Gir. I Gara Inveruno/Cesano Boscone del 05/10/2008 C.U. n.14 del CRL datato 16/10/2008 La società CESANO BOSCONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha rigettato il reclamo proposto per posizione irregolare dell’assistente di parte Maurizio ZANIBONI, lamentando che la tessera impersonale presentata dalla società INVERUNO non riguarda la gara del 05/10/2008, bensì un’altra gara non meglio identificata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le affermazioni svolte nel reclamo dalla società FC Cesano Boscone non trovano alcun supporto probatorio documentabile. Pertanto, devono ritenersi mere allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro. Peraltro, tali affermazioni si pongono in contrasto con gli accertamenti e le indagini compiute dal GS la cui decisione viene ritenuta ineccepibile e ben motivata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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