COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CFC Campagnola Bergamo calcio FEMM. SERIE “D” Gir. “C” Gara Presezzo/Campagnola del 19/10/2008 C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CFC Campagnola Bergamo calcio FEMM. SERIE “D” Gir. “C”
Gara Presezzo/Campagnola del 19/10/2008
C.U. n.15 del CRL datato 23/10/2008
La Società CAMPAGNOLA BERGAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato la calciatrice Ilaria TASCA fino al 18/02/2009, chiede una riduzione della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il ricorso presentato dalla società CAMPAGNOLA BERGAMO risulta lo stesso sprovvisto di sottoscrizione e pertanto è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS. Si fa altresì presente che il reclamo successivamente riportato e debitamente sottoscritto è stato inviato solo in data 04/11/2008 e pertanto è inammissibile ai sensi dell’art.36 comma 2 del CGS.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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