COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Cusano M. Camp.Jun. Reg. Gir. D Gara Cusano M./Naviglio Trezzano del 25/10/2008 C.U. n.16 del CRL datato 30/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Cusano M. Camp.Jun. Reg. Gir. D Gara Cusano M./Naviglio Trezzano del 25/10/2008 C.U. n.16 del CRL datato 30/10/2008 La società CUSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Christian FIORENTINI fino al 25/02/2009, lamentando che la condotta contestata sarebbe maturata a seguito del nervosismo procurato da un’azione di gioco di diversa interpretazione da parte dello stesso rispetto alle decisioni assunte dal direttore di gara. Di seguito la condotta sanzionata, dopo il provvedimento di espulsione, reiterava la propria riprovevole condotta perché provocato dalla derisione dei calciatori avversari. Si chiede, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince che il FIORENTINI si è indiscutibilmente reso responsabile dei fatti che gli sono stato ascritti. Ciò nonostante tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare equo graduare la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Christian FIORENTINI a tutto il 31/12/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della ricorrente, se versata.
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