COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Olimpic Cilavegna Camp.Jun. Prov. Gir. A Gara Olimpic Cilavegna/Groppello dell’1/11/2008 C.U. n.15 della delegazione di PAVIA datato 06/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Olimpic Cilavegna Camp.Jun. Prov. Gir. A
Gara Olimpic Cilavegna/Groppello dell’1/11/2008
C.U. n.15 della delegazione di PAVIA datato 06/11/2008
La società OLIMPIC CILAVEGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore Riccardo IANNI per 8 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto gli atti ufficiali e come chiaramente descritto nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore IANNI, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e, dopo averlo ripetutamente offeso, gli lanciava sul viso la fascia di capitano. Alla notifica del provvedimento disciplinare il calciatore sanzionato si rifiutava di uscire dal terreno di gioco e solo dopo alcuni minuti lasciava definitivamente il campo. Pertanto, alla luce del comportamento tenuto dal calciatore IANNI e della qualifica di capitano ricoperta la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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