COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Aurora Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Club Amici dello Sport/SC Aurora del 25/10/2008 C.U. n.16 della delegazione di LEGNANO datato 30/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Aurora Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Club Amici dello Sport/SC Aurora del 25/10/2008 C.U. n.16 della delegazione di LEGNANO datato 30/10/2008 La società SC AURORA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Lorenzo DE MICHELI fino al 26/01/2009; i dirigenti Paolo BUSO fino al 02/03/2009 e Mauro LOZZA fino al 24/12/2008, lamentando che il calciatore DE MICHELI non si sarebbe reso responsabile delle contestazioni che gli sono state mosse, ma si sarebbe limitato a manifestare al direttore di gara l’infrazione commessa da un avversario e non sanzionata. In merito alle contestazioni mosse al BUSO la reclamante evidenzia che lo stesso, in quanto squalificato, si trovava sugli spalti e non poteva entrare in contatto con il direttore di gara. Per ciò che concerne, invece, quanto ascritto al LOZZA si lamenta che lo stesso abbia gettato la bandierina a terra solo perché contrariato da un grave incidente accaduto ad un calciatore. Infine, generalmente si chiede di rivedere tutte le sanzioni inflitte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che tutte le sanzioni disposte in prime cure sia a carico della società che del calciatore e dei dirigenti appaiono congrue e meritevoli di conferma in considerazione dei fatti che il direttore di gara ha con certezza e chiarezza attribuito ai singoli responsabili. Nel referto arbitrale, infatti, ed anche nel supplemento sono indicati con evidenza indiscutibile e con inequivocabile sicurezza i singoli fatti posti in essere dal calciatore DE MICHELI e dai dirigenti BUSO e LOZZA. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione le squalifiche, disposte dal GS appaiono del tutto eque e perciò da confermare in toto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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