COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento a opera del PROCURATORE FEDERALE a carico di Giuseppe PIGAZZI, Francesco RANZANI e Gian Carlo GALBIATI, tutti dirigenti della Soc. A. C. BERNAREGGIO e della società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, Giancarlo ROGNONI, Presidente della stessa Società e della Soc. G.C. Centro Giovanile Boffalorese, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 delle N.O.I.F., per aver esercitato senza alcun titolo o abilitazione la funzione di allenatore della squadra C.G. Boffalorese nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali; • il secondo ed il terzo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., per avere ripetutamente presentato ai direttori di gara di alcune partite della C.G. Boffalorese, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori della squadra, la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Pigazzi quale dirigente, pur essendo consapevoli del suo irregolare esercizio della funzione di llenatore; • il quarto, nella sua qualità di Presidente della Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, dela violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art 23 delle N.O.I.F., in relazione ai comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati; • la Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento a opera del PROCURATORE FEDERALE a carico di Giuseppe PIGAZZI, Francesco RANZANI e Gian Carlo GALBIATI, tutti dirigenti della Soc. A. C. BERNAREGGIO e della società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, Giancarlo ROGNONI, Presidente della stessa Società e della Soc. G.C. Centro Giovanile Boffalorese, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 delle N.O.I.F., per aver esercitato senza alcun titolo o abilitazione la funzione di allenatore della squadra C.G. Boffalorese nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali; • il secondo ed il terzo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., per avere ripetutamente presentato ai direttori di gara di alcune partite della C.G. Boffalorese, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori della squadra, la distinta dei partecipanti alle competizioni con l’indicazione del signor Pigazzi quale dirigente, pur essendo consapevoli del suo irregolare esercizio della funzione di llenatore; • il quarto, nella sua qualità di Presidente della Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, dela violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art 23 delle N.O.I.F., in relazione ai comportamenti posti in essere in violazione delle norme federali da parte dei propri tesserati; • la Società G.C. Centro Giovanile Boffalorese, della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Alla udienza, oltre ai rappresentanti della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Giuseppe Pigazzi, Francesco Ranzani, Gian Carlo Galbiati e Giancarlo Rognoni. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno sostanzialmente ammesso le rispettive responsabilità, affermando che il Pigazzi non avrebbe svolto il vero e proprio ruolo di allenatore, ma avrebbe semplicemente fatto le veci del titolare, in sua precaria e necessitata assenza. Successivamente tutti i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 C.G.S., il rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Giancarlo Rognoni, presidente della Sociatà G.C. Centro Giovanile Boffalorese, pena base mesi 3 di inibizione, ridotta a mesi 2 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; • per Giuseppe Pigazzi, dirigente della stessa Società, pena base mesi 4 e giorni 15 di inibizione, ridotta a mesi 3 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; • per Francesco Ranzani, dirigente della stessa Società, pena base mesi 3 di inibizione, ridotta a mesi 2 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; • per Gian Carlo Galbiati, dirigente della stessa Società, pena base mesi 3 di inibizione, ridotta a mesi 2 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; • per la Sociatà G.C. Centro Giovanile Boffalorese, pena base e 500,00 di ammenda, ridotta ad e 350,00 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione di atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati. applica 1. a Giancarlo Rognoni la sanzione di mesi 2 di inibizione; 2. a Giuseppe Pigazzi la sanzione di mesi 3 di inibizione; 3. a Francesco Ranzani la sanzione di mesi 2 di inibizione; 4. a Gian Carlo Galbiati la sanzione di mesi 2 di inibizione; 5. alla Sociatà G.C. Centro Giovanile Boffalorese la sanzione di e 350,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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