COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Malaspina Franco, Presidente della Società AS BREBBIA e della Società AS Brebbia, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.35, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF; • la seconda della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Malaspina Franco, Presidente della Società AS BREBBIA e della Società AS Brebbia, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.35, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF; • la seconda della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Sostanzialmente le contestazioni della Procura Federale riguardano il fatto che, tra il settembre ed il dicembre 2007, nelle distinte di gara relativa alle partite disputate dalla AS BREBBIA alla voce “tecnici” viene indicato il sig. Genco Enzo, il quale non aveva tale qualifica. Infatti lo stesso ha frequentato il corso di allenatore di base a Varese nella stagione sportiva 2007/2008, conseguendo la qualifica solamente in data 05/04/2008. Alla udienza, oltre al rappresentate della Procura Federale, ha presenziato il deferito Malaspina Franco, anche in rappresentanza della AS BREBBIA. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola al deferito, il quale ha ammesso spontaneamente la propria responsabilità, affermando che il comportamento addebitatogli era stato determinato dalla volontà di aiutare il Genco, consentendogli di acquisire esperienza sul campo, contestualmente alla frequenza del corso di allenatore. Il deferito ha aggiunto che nessuna utilità ha tratto da tale situazione la Società, in quanto aveva nel proprio organico il tecnico Fiorini Rinaldo. Successivamente il deferito, anche a nome dalla AS BREBBIA, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Malaspina Franco, Presidente della Società AS BREBBIA, la sanzione della inibizione per mesi 2, considerato l’atteggiamento collaborativo e di ammissione di responsabilità messo in atto dal deferito, tenuto conto inoltre della riduzione di pena ai sensi dell’art.23 CGS; • per la Società AS BREBBIA la sanzione di Euro 334,00 di ammenda, tenuto conto della riduzione di pena ai sensi dell’art.23 CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato in consenso il Rappresentate delle Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; applica 1. a Malaspina Franco la sanzione dimesi 2 di inibizione; 2. alla Società AS BREBBIA la sanzione di Euro 344,00 di ammenda.
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