COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Cinisello ASD Camp. All. Prov. Gir. D Gara Cinisello/Villa del 19/10/2008 C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 23/10/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Cinisello ASD Camp. All. Prov. Gir. D Gara Cinisello/Villa del 19/10/2008 C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 23/10/2008 La società CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Michele GUERRIERO fino al 30/11/2011, lamentando che il dirigente ha gettato la bandierina in gesti di stizza senza colpire l’arbitro. La società ricorrente nega inoltre che il GUERRIERO abbia tentato di tirare una testata al direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, sentita la società reclamante, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato: il dirigente Michele GUERRIERO, gli ha gettato la bandierina colpendolo sul petto in gesto di stizza, mentre gli proferiva la seguente frase “fattelo te il guardalinee”. Il direttore di gara ha inoltre dichiarato che il GUERRIERO gli ha lanciato la bandierina sul petto da una distanza di circa due metri, senza procurargli particolare dolore. Il direttore di gara ha infine confermato che il GUERRIERO lo ha insultato ripetutamente. Tentando altresì di colpirlo con una testata da circa un metro di distanza. Alla luce della gravità dei fatti descritti dall’arbitro nelle precisazioni fornite in Questa sede, la sanzione inflitta dal GS può essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’inibizione del dirigente Michele GUERRIERO a tutto il 23/10/2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della ricorrente, se versata.
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