COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bellagina Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Ardor Lazzate/Bellagina del 02/11/2008 C.U. n.17 della CRL datato 06/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bellagina Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Ardor Lazzate/Bellagina del 02/11/2008 C.U. n.17 della CRL datato 06/11/2008 La società BELLAGINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Fabio GRAMATICA per 5 GARE, lamentando che in ragione della situazione venutasi a creare, il direttore di gara ha mancato di serenità nel redarre il referto arbitrale e che la sanzione appare eccessiva perché aggravata in quanto il calciatore rivestiva la qualifica di capitano. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel ricorso i fatti descritti, che hanno determinato la sanzione a carico del GRAMATICA, non vengono negati, bensì ridimensionati. Appare, tuttavia, che il comportamento del calciatore sanzionato, tanti più perché capitano, si è dimostrato gravemente lesivo dell’onorabilità del direttore di gara e si è reiterato, tanto da costringere i compagni di squadra ad accompagnarlo negli spogliatoi per attuare il provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro. La squalifica inflitta, in considerazione del grado di capitano rivestita, appare adeguata e conforme ai criteri ai quali Questa Commissione è solita ispirarsi. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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