COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Nuova Chiuduno Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Bresso/Nuova Chiuduno del 09/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Nuova Chiuduno Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Bresso/Nuova Chiuduno del 09/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008 La società NUOVA CHIUDUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca CAPELLI per 4 GARE, lamentando che lo stesso si sarebbe limitato a torcere la mano del direttore di gara in modo involontario mentre stava gesticolando e che, pertanto, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che il CAPELLI, dopo essere stato ammonito nel corso della gara in oggetto, ha afferrato il braccio dell’arbitro in segno di protesta e in modo assolutamente volontario. Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta dal GS sia del tutto congrua e proporzionata in rapporto alla condotta descritta nel referto arbitrale, il cui contenuto non può ritenersi confutato dalle deduzioni svolte dalla ricorrente, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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