COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Civate Camp. All. Prov. Gir. A Gara Mandello/Civate del 02/11/2008 C.U. n.12 della Delegazione di LECCO datato 06/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Civate Camp. All. Prov. Gir. A Gara Mandello/Civate del 02/11/2008 C.U. n.12 della Delegazione di LECCO datato 06/11/2008 La società CIVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Stefano RUSCONI per 4 GARE, lamentando che la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva atteso che lo stesso avrebbe unicamente proferito una bestemmia non rivolta nei confronti dell’arbitro, ma verso altre persone. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il RUSCONI, al termine della gara, ha rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara giungendo a proferire anche una bestemmia. Si ritiene, pertanto, che la sanzione comminata dal GS sia del tutto adeguata e proporzionata alla condotta descritta nel referto arbitrale, il cui contenuto non può ritenersi confutato dalle deduzioni svolte dalla reclamante, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di qualsiasi valenza probatoria. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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