COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SSC Atletica Casport Camp. Giovanissimi Gara Atl.Casport/Cadrezzatese del 01/11/2008 C.U. n.10 della Delegazione di VARESE datato 06/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SSC Atletica Casport Camp. Giovanissimi
Gara Atl.Casport/Cadrezzatese del 01/11/2008
C.U. n.10 della Delegazione di VARESE datato 06/11/2008
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.10 datato 06/11/2008 delegazioni di VARESE e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta è stato affidato al servizio postale in data 15/11/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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