COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2) DANILO TRICARICO, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. EDIL MAZZA, per violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS e dell’art.40 comma 2 delle NOIF; 3) ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la violazione dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2) DANILO TRICARICO, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. EDIL MAZZA, per violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS e dell’art.40 comma 2 delle NOIF; 3) ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la violazione dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva. Con provvedimento del 14 ottobre 2008 il Procuratore Federale, - esaminati gli atti relativi alla denuncia sporta dal Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia della LND in data 22/07/2008, con il quale veniva segnalato che la ACCADEMIA INTERNAZIONALE, partecipante al campionato Regionale Giovanissimi Regionali – Gir. H – del Comitato Regionale Lombardia, “ha disatteso alla obbligatorietà delle norme federali vigenti in materia di impiego di allenatori” nella stagione sportiva 2007/2008; - vista la comunicazione della Associazione Italiana Allenatori Calcio – Gruppo Regionale Lombardo presso la FIGC – LND del 28/01/2008 inviata al Comitato Regionale Lombardia – LND – ove era riportato che il Sig. TRICARICO DANILO, che gestiva la squadra sia durante gli allenamenti che durate le partite di campionato, non risultava alla data odierna (28.01.2008), iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi privo dei titoli necessari per svolgere l’incarico come da comunicato n.1 del SGS; - considerato che la ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la gara valevole per il campionato Giovanissimi Regionali – Gir. H – Settimo Milanese-Accademia Internazionale svoltasi a Settimo Milanese il giorno 23.09.2007, si era avvalsa della collaborazione del sig. TRICARICO DANILO, indicato nella distinta di gara come “Tecnico”; - rilevato che il suddetto sig. TRICARICO DANILO, non risultava essere tecnico abilitato dal Settore Tecnico e peraltro, alla data dello svolgimento della gara (23.09.2007), non risultava essere dirigente tesserato per la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE; - rilevato che il Dirigente accompagnatore ufficiale, sig. ANELLI PASQUALE, peraltro componente del Consiglio Direttivo della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, come si evince dal foglio di censimento, nella distinta della suddetta gara aveva attestato la regolare posizione, e quindi il regolare tesseramento, dei soggetti ivi iscritti e non risultando veritiera nel caso del TRICARICO; deferiva avanti Questa Commissione i signori PASQUALE ANELLI e DANILO TRICARICO, nonché la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentate della Procura Federale in contraddittorio con il deferito, DANILO TRICARICO e con il signor Brozzi, Presidente della Società, ACCADEMIA INTERNAZIONALE, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva l‘inibizione di tre mesi per il sig. DANILO TRICARICO e l’inibizione di due mesi per il sig. PASQUALE ANELLI, nonché l’ammenda di Euro 500,00 per la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE e che i deferiti TRICARICO e ACCADEMIA INTERNAZIONALE chiedevano l’assoluzione facendo presente di essersi comportati in buona fede e con estrema correttezza, osserva i deferiti TRICARICO e ACCADEMIA INTERNAZIONALE, nella persona del suo Presidente, sig. Enzo Brozzi, sono stati invitati da Questa Commissione a presentare idonea documentazione dalla quale risultasse che il sig. TRICARICO era tesserato, come dirigente per la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE, in data 23.09.2007, allorquando è stato impiegato come tecnico nella gara Settimo Milanese/ACCADEMIA INTERNAZIONALE Categoria Giovanissimi Regionali B. Il TRICARICO e l’ACCADEMIA INTERNAZIONALE non hanno presentato idonea documentazione attestante tale circostanza. Peraltro da indagini effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti della FIGC non risultava che il TRICARICO alla data del 23.09.2007 fosse tesserato per l’ACCADEMIA INTERNAZIONALE. La mancanza di idoneo tesseramento del TRICARICO come dirigente dell’ACCADEMIA INTERNAZIONALE, gli impediva pertanto di ricoprire la qualifica di tecnico nella gara Settimo Milanese/ACCADEMIA INTERNAZIONALE Categoria Giovanissimi Regionali B del 23.09.2007. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori PASQUALE ANELLI e DANILO TRICARICO per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, nonché della ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la violazione dell’Art.4, comma 1 e 2 del CGS per responsabilità oggettiva. commina -al signor PASQUALE ANELLI l’inibizione di mesi due; -al signor DANILO TRICARICO l’inibizione di mesi tre; -alla società ACCADEMIA INTERNAZIONALE, Euro 500,00 di ammenda.
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