COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Calcio Oggiono 81 Camp. All. Reg. Gir. C Gara Colico/Oggiono del 16/11/2008 C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Calcio Oggiono 81 Camp. All. Reg. Gir. C Gara Colico/Oggiono del 16/11/2008 C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008 La società OGGIONO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca GIUDICI per 3 GARE, lamentando che in occasione del fatto contestato al calciatore, lo stesso sarebbe intervenuto in ritardo sul pallone spingendo l’avversario e proseguendo nel tentativo di colpire il pallone calciava involontariamente l’avversario. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore sanzionato si è indiscutibilmente reso responsabile dei fatti contestati, che a parere del direttore di gara sono stato caratterizzati da volontarietà e violenza. Appare, perciò, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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