COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS S.Vittore Olona Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Marcallese/San Vittore Olona del 13/11/2008 C.U. n.18 della delegazione di LEGNANO datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS S.Vittore Olona Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Marcallese/San Vittore Olona del 13/11/2008 C.U. n.18 della delegazione di LEGNANO datato 20/11/2008 La società SAN VITTORE OLONA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 150,00 per “comportamento antisportivo e vandalico” contestando genericamente di non aver commesso il fatto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo rapporto ha chiaramente descritto i fatti avvenuti al termine della gara, nei seguenti termine: “venivo chiamato dai dirigenti della società MARCALLESE facendomi notare che i calciatori del SA N VITTORE OLONA avevano imbrattato i muri con il fango e hanno rotto i rubinetti delle docce e la turca del WC”. Il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova mentre le contestazioni svolte dalla reclamante appaiono mere allegazioni difensive di qualsivoglia riscontro che pertanto non possono essere tenute in considerazione. La gravità dei fatti impone l’integrale conferma della sanzione inflitta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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