COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. Prom. Gir. B Gara Garlasco/Vanzaghellese del 05/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. Prom. Gir. B Gara Garlasco/Vanzaghellese del 05/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008 La società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO MAGGI per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e come chiaramente descritto nel rapporto del direttore di gara, il calciatore MAGGI dalla panchina si rivolgeva all’arbitro in modo gravemente oltraggioso e alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco, pertanto, alla luce di quanto sopra la sanzione infitta dal GS appare congrua e meritevole di integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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