COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Città di Cologno Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara S. Carlo Sesto/Città di Cologno del 09/11/2008 C.U. n.18 del CRL datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Città di Cologno Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara S. Carlo Sesto/Città di Cologno del 09/11/2008 C.U. n.18 del CRL datato 13/11/2008 La società CITTA’ di COLOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Giovanni BASCO fino al 17/06/2009, lamentando l’inconsistenza dei fatti e delle condotte addebitate all’allenatore e l’assoluta abnormità della sanzione inflitta al sig. BASCO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il reclamo merita di essere parzialmente accolto in quanto la squalifica inflitta al sig. BASCO è sproporzionata rispetto al comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro che si può definire gravemente offensivo e irriguardoso. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell’allenatore sig. Giovanni BASCO a tutto il 17/03/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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