COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Robbiano Longobarda Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara Vaniano/Robbiano Longobarda del 16/11/2008 C.U. n.17 della Delegazione di COMO datato 20/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Robbiano Longobarda Camp. 2^ Cat. Gir. I
Gara Vaniano/Robbiano Longobarda del 16/11/2008
C.U. n.17 della Delegazione di COMO datato 20/11/2008
La società ROBBIANO LONGOBARDA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Roberto BARZAGHI fino al 28/02/2009 e il calciatore Fabio BUSA per 6 GARE, lamentando che i fatti contestati non corrispondono al vero e chiedendo comunque una riduzione delle sanzioni inflitte.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in merito alla posizione del tecnico BARZAGHI, il referto arbitrale descrive precisamente il tentativo del sanzionato di entrare nello spogliatoio dello stesso nell’intervallo, le minacce proferite in quella fase e i ripetuti e gravi insulti indirizzati al direttore di gara dopo il suo allontanamento, durante il 2° T . In merito alla posizione del calciatore BUSA, il rapporto arbitrale descrive, altrettanto precisamente, le minacce e le offese, ripetute e gravi proferite al momento dell’espulsione, nonché il fatto che lo abbia toccato sul petto al termine della gara. Il referto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova e ogni contraria allegazione dei ricorrenti è priva di ogni riscontro probatorio e pertanto, deve essere rigettata. Le sanzioni comminate appaiono dunque congrue in relazione alla gravità dei fatti compiuti da ciascuno degli interessati.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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