COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Aldiniana Camp. All. Prov. Gir. I Gara Roncalli/Aldiniana del 09/11/2008 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 13/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Aldiniana Camp. All. Prov. Gir. I
Gara Roncalli/Aldiniana del 09/11/2008
C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 13/11/2008
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.18 datato 13/11/2008 del Comitato di MILANO e che il reclamo come si evince dal servizio fax in data 21/11/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Aldiniana Camp. All. Prov. Gir. I Gara Roncalli/Aldiniana del 09/11/2008 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 13/11/2008"