COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Penta 08 Camp. Jun. Prov. Gir. Unico Gara Tiranese/Penta 08 del 08/11/2008 C.U. n.17 della Delegazione di SONDRIO datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Penta 08 Camp. Jun. Prov. Gir. Unico Gara Tiranese/Penta 08 del 08/11/2008 C.U. n.17 della Delegazione di SONDRIO datato 13/11/2008 La società PENTA 08 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Andrea GROSSO per 2 Gare, Stefano SPEZIALE per 3 Gare e squalificato il tecnico sig. Daniele PANCOTTI fino al 23/12/2008, lamentando che nessuno dei tre squalificati si sarebbe reso responsabile dei fatti loro contestati. Si chiede, pertanto, che siano annullate o perlomeno ridotte le sanzioni inflitte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si evidenzia che il reclamo è da ritenersi inammissibile per la squalifica irrogata al calciatore Andrea GROSSO in quanto le squalifiche fino a due giornate ai sensi dell’art.45 n.3 lett. a) non sono impugnabili in alcune sede; esaminato il referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il sig. PANCOTTI al 17’ del 2° T entrava in campo e si avvicinava all’arbitro in maniera minacciosa tentando di colpirlo, intento evitato solo grazie all’intervento di un calciatore della sua squadra. La squalifica disposta in prime cure, pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma. Per ciò che concerne la condotta contestata a SPEZIALE la stessa appare del tutto pacifica nella sua manifestazione e pertanto la sanzione inflitta è meritevole della più assoluta conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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