COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS, in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società. firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Tassan Din Simone, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre Colombo Antonella, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio per la responsabilità derivante dalla sua qualifica di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Tassan Din Simone, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. Gli addebiti mossi con gli atti di deferimento riguardano la falsa sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di tesseramento del minore Tassan Din Simone, della madre Colombo Antonella.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS, in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società. firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Tassan Din Simone, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre Colombo Antonella, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio per la responsabilità derivante dalla sua qualifica di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Tassan Din Simone, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. Gli addebiti mossi con gli atti di deferimento riguardano la falsa sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di tesseramento del minore Tassan Din Simone, della madre Colombo Antonella. Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno dato piena conferma, come già rilevato dalla Commissione Tesseramenti, della falsità della sottoscrizione della madre del minore. Dalla ricostruzione dell’episodio si evince come al momento della sottoscrizione del modulo, avvenuta presso la sede societaria, la signora non era presente. In apertura della odierna udienza il Presidente della Commissione relazionava sul contenuto del fascicolo indicando gli elementi di prova raccolti a carico dei deferiti. Veniva, quindi, data la parola ai deferiti, tutti presenti, unitamente al padre del minore sig. Tassan Din Fabio; il Presidente della Società GS CONCOREZZESE ammetteva l’addebito e segnalava i buoni precedenti societari e l’impegno messo al servizio dei giovani; il deferito Tassan Din Simone, unitamente al padre Tassan Din Fabio, dichiarava che la sottoscrizione apocrifa nel modulo non è stata apposta dal padre a nome della moglie, me evidentemente da persona della Società, aggiungendo di non essere stato informato e di non sapere dell’obbligo della firma contestuale di entrambe i genitori al momento della compilazione del modulo di tesseramento. A questo il deferito Tassin Din Simone, d’accordo con il padre, ha richiesto di definire il procedimento ai sensi dell’art.23 CGS attraverso l’applicazione della pena e concordava con il Rappresentante della Procura federale l’applicazione della sanzione di mesi tre di squalifica, tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS. Data la parola al Rappresentante della Procura Federale per le richieste finali nei confronti degli atri deferiti, il Procuratore, preso atto della dichiarazione di ammissione di responsabilità dei deferiti e dato atto che nel corso delle indagini detti soggetti hanno prestato fattiva collaborazione, tenuto conto del disposto di cui all’art.24 CGS, così concludeva: • per Villa Carluccio la sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 di inibizione; • per Mandelli Carlo la sanzione della inibizione per mesi 3 di inibizione; • per la Società GS CONCOREZZESE la sanzione di Euro 300,00 di ammenda. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, come già più sopra riportato, risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti; quindi non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento; pertanto La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal deferito Tassan Din Simone, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato; applica a Tassan Din Simone la sanzione di mesi 3 di squalifica, tenuto conto della riduzione prevista dall’art.23 CGS. Valutato il gradi di responsabilità da attribuire rispettivamente agli alti soggetti deferiti ed il loro positivo comportamento processuale, che rende applicabile il disposto dell’art.24 del CGS in tema di quantificazione della pena, infligge • a Villa Carluccio la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di inibizione; • a Mandelli Carlo la sanzione di mesi 3 di inibizione; • alla società GS CONCOREZZESE la sanzione di Euro 300,00 di ammenda
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