COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD San Carlo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Carlo/Bagnolo del 15/11/2008 C.U. n.15 della delegazione di CREMONA datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD San Carlo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Carlo/Bagnolo del 15/11/2008 C.U. n.15 della delegazione di CREMONA datato 20/11/2008 La società SAN CARLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Gianluigi SUDATI fino al 28/02/2009, lamentando che il tecnico si era adoperato per sedare gli animi esagitati dei calciatori in maniera energica, pertanto, chiede una revisione della sanzione comminata al tecnico. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il SUDATI ha insultato i calciatori della squadra avversaria e nel contempo ha cercato di aggredirne uno. La gravità del comportamento sopra menzionato e descritto chiaramente dal direttore di gara nel proprio rapporto, può giustificare una lieve mitigazione della squalifica inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del tecnico Gianluigi SUDATI a tutto il 10/02/2009, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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