COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Arese Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Arese Calcio/Nuova Samo del 16/11/2008 C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Arese Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Arese Calcio/Nuova Samo del 16/11/2008 C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008 La società ARESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lei proposto in relazione al non corretto utilizzo di giovani calciatori da parte della società NUOVA SAMO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il GS ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla ARESE CALCIO in quanto quest’ultima aveva presentato il preannuncio di reclamo oltre i termini previsti dall’art.46 del CGS. Tale inammissibilità non può essere sanata in questa sede e pertanto considerata la piena legittimità del provvedimento impugnato non si può che confermare. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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