COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Rogno Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Pontirolese/Rogno del 16/11/2008 C.U. n.18 del CRL datato 13/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Rogno Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Pontirolese/Rogno del 16/11/2008 C.U. n.18 del CRL datato 13/11/2008 La società ROGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Federico BONARDI fino al 10/06/2009, lamentando che il calciatore non ha sputato sulla divisa dell’arbitro dopo essere stato espulso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può essere accolto considerato che l’arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente senza ombra di dubbio di essere stato colpito con uno sputo sulla divisa dal BONARDI. La gravità del gesto giustifica la squalifica comminata dal GS in base anche ai criteri di valutazione adottati in questa sede. Pertanto tale squalifica merita la più ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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