COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS Vittuone Camp. Giov. Reg. Gir. I Gara Vittuone/Cesano Boscone del 09/11/2008 C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CS Vittuone Camp. Giov. Reg. Gir. I
Gara Vittuone/Cesano Boscone del 09/11/2008
C.U. n.18 della CRL datato 13/11/2008
La società VITTUONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NOE’ EDOARDO FABIO per 4 GARE, lamentando che il calciatore squalificato non avrebbe utilizzato un linguaggio gravemente e ripetutamente blasfemo. Si chiede perciò una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcuna ombra di dubbio che il calciatore NOE’ si è reso responsabile di tutte le condotte che gli sono state contestate. Di conseguenza la squalifica disposta in prime cure appare del tutto congrua e meritevole della più ampia conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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