COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Castellucchio Camp. Jun. Reg. Gir. BF Gara San Zeno/Castellucchio del 15/11/2008 C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Castellucchio Camp. Jun. Reg. Gir. BF
Gara San Zeno/Castellucchio del 15/11/2008
C.U. n.19 del CRL datato 20/11/2008
La società CASTELLUCCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Riccardo BOSSI e Nicola SATTIN per 7 GARE; Marco BAROZZI, Damiano BEDULLI, Cristian BETTOLI, Matteo GAZZOLA, Pietro GAZZOLA e Emiliano GOBETTI per 6 GARE, lamentando che la medesima condotta contestata contemporaneamente a tutti i soggetti squalificati è da ritenersi materialmente impossibile. Si contestano i fatti ascritti ai diversi calciatori che secondo la tesi della reclamante non hanno commesso quanto loro ascritto. Si chiede di conseguenza una riduzione delle sanzioni comminate dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il rapporto arbitrale, corredato di ampio e dettagliato supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che la responsabilità della condotta contestata a tutti i calciatori squalificati, relativa a calci sferrati alle porte dei locali spogliatoio e lo spintone al dirigente che cercava di calmarli, non è stata accertata inequivocabilmente dal direttore di gara che espressamente indica di non essere in grado di elencare con precisione i responsabili, trovandosi ad una distanza di circa dodici metri. Diversamente l’arbitro ha chiaramente riconosciuto i responsabili delle ingiurie, dell’atteggiamento minaccioso e dei gesti di scherno nei suoi confronti, imputati a tutti gli otto sanzionati. Tenuto conto, pertanto, che non è stata accertata con certezza la responsabilità dei calciatori squalificati per i calci sferrati alle porte degli spogliatoi e lo spintone dato al dirigente avversario intervenuto per calmarli appare conseguente graduare le sanzioni disposte in prime cure uniformandole a pene provate dai fatti imputabili ed accertati come posti in essere dai singoli calciatori.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dei calciatori: Riccardo BOSSI e Nicola SATTIN a 4 GARE: Marco BAROZZI, Damiano BEDULLI, Cristian BETTOLI, Matteo GAZZOLA, Pietro GAZZOLA e Emiliano GOBETTI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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