COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bagnolo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Carlo/Bagnolo del 15/11/2008 C.U. n.15 della delegazione di CREMONA datato 20/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bagnolo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Carlo/Bagnolo del 15/11/2008 C.U. n.15 della delegazione di CREMONA datato 20/11/2008 La società BAGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VANINI Michele Giacomo fino al 28/02/2009, lamentando che la sanzione inflitta appare eccessiva in relazione al succedersi dei fatti che hanno visto protagonista il calciatore VANINI. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato deve essere inquadrato tra quelli di natura violenta, avendo egli colpito un avversario, partecipando attivamente alla rissa in atto. Deve, tuttavia, essere considerato che nel referto arbitrale non risulta che il calciatore colpito avvia subito lesioni e che il VANINI non è stato artefice della rissa. La squalifica comminatagli, pur considerando la sosta invernale, si configura eccessiva rispetto al comportamento, pur sanzionabile del calciatore e difforme dai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore VANINI Michele Giacomo a tutto il 31/01/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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