COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Ornago Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ornago/Aureliana del 23/11/2008 C.U. n.16 della delegazione di MONZA datato 27/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Ornago Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ornago/Aureliana del 23/11/2008 C.U. n.16 della delegazione di MONZA datato 27/11/2008 La società ORNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Emanuele RESTIVO fino al 30/06/2009, lamentando che il calciatore sanzionato, diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, non avrebbe spintonato l’arbitro nè avrebbe cercato di aggredirlo e che, pertanto, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che il direttore di gara, sentito telefonicamente, ha avuto modo di precisare che il RESTIVO, immediatamente dopo averlo spintonato (peraltro, in modo particolarmente violento), è stato fermato dai compagni di squadra ancor prima che potesse cercare di colpirlo. Quanto al resto, l’arbitro stesso ha confermato tutto quanto riportato nel referto arbitrale, dal quale si evince che il RESTIVO non solo ha rivolto nei confronti del direttore di gara frasi offensive, ma lo ha anche spintonato. Ciò posto e considerato altresì le precisazioni fornite dall’arbitro si ritiene che il comportamento posto in essere dal RESTIVO, seppur del tutto censurabili, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Emanuele RESTIVO a tutto il 30/04/2009 si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it