COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Union Villa Cassano Camp. Giov. Prov. Gir. C Gara Union Villa/Arnate del 22/11/2008 C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 27/11/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.12.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Union Villa Cassano Camp. Giov. Prov. Gir. C
Gara Union Villa/Arnate del 22/11/2008
C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 27/11/2008
La società UNION VILLA CASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che comminato alla reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3 oltre a un’ammenda di Euro 50,00,= lamentando che, nel corso della gara in oggetto, metà dei riflettore che avrebbero dovuto illuminare il campo da gioco si sarebbero spenti per causa di forza maggiore, costituita da un problema tecnico imputabile solo ed esclusivamente al fornitore ENEL.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che la reclamante, al fine di fornire prova della sopra citata causa di forza maggiore, ha allegato al reclamo una lettere peraltro priva di sottoscrizione, con la quale l’ENEL ha dichiarato che “il giorno 22/11/2008 la fornitura di energia elettrica in oggetto ha subito un interruzzione dalle ore 18,50 alle ore 19,30”. La Commissione disciplinare, inoltre, rileva: dal referto arbitrale si evince che la gara in esame è stata interrotta per oscurità causata dai problemi ai riflettori alle ore 17,30, ovverosia 1 ora e 20 minuti prima che si presentassero i problemi tecnici riferiti dall’ENEL. Deve, pertanto, necessariamente concludersi che tali ultimi problemi tecnici nulla abbiano a che vedere con il mal funzionamento dei riflettori in questione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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