COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi C e CA del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della A.S. Olimpia Calcio 2002 inserito nelle distinte di alcune gare il sig. Vincenzo Rinaldi, il quale ha avuto le funzioni di allenatore, malgrado questi fosse privo delle necessarie abilitazioni; • il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere, ancorchè privo della prescritta abilitazione, assunto la conduzione tecnica della squadra anche durante le partite, sedendo in panchina nella veste di dirigente accompagnatore ovvero di massaggiatore; •la Sociatà F.C. A.S. Olimpia Calcio 2000 per responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi C e CA del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della A.S. Olimpia Calcio 2002 inserito nelle distinte di alcune gare il sig. Vincenzo Rinaldi, il quale ha avuto le funzioni di allenatore, malgrado questi fosse privo delle necessarie abilitazioni; • il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere, ancorchè privo della prescritta abilitazione, assunto la conduzione tecnica della squadra anche durante le partite, sedendo in panchina nella veste di dirigente accompagnatore ovvero di massaggiatore; •la Sociatà F.C. A.S. Olimpia Calcio 2000 per responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Rinaldi Vincenzo, tesserato per la Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e Antonio Zanzi, all’epoca dei fatti dirigente della stessa Società, attualmente tesserato per altra Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Vincenzo Rinaldi ha riferito di avere in passato, quando autorizzato, svolto le funzioni di allenatore; proprio tale sua competenza, nelle occasioni in cui il tecnico titolare della Società era impossibilitato a presenziare agli allenamenti o alla partita, questi gli forniva le indicazioni del caso ed egli le eseguiva “alla lettera” senza mai assumere di sua iniziativa alcuna decisione tecnica. Il sig. Antonio Zanzi ha eccepito di non aver commesso alcuno infrazione, in quanto nelle distinte di gara contestate il sig. Rinaldi non è mai stato indicato come tecnico. Inoltre ha decisamente respinto l’addebito relativo al comportamento reticente segnalato nell’atto di deferimento, assumendo di avere risposto con una memoria alle contestazioni della A.I.A.C. Successivamente veniva data la parola al Rappresentante della Procura Federale, il quale ha avanzato le sue richieste nei seguenti termini: ritenuta provata la responsabilità di tutti i deferiti, condannarsi Antonio Zanzi e Vincenzo Rinaldi a mesi uno di inibizione; la Società A.S. Olimpia Calcio 2000 ad E. 400,00 di ammenda. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano essere pienamente provati attraverso la documentazione in atti e quanto raccolto a seguito delle dichiarazione rese nell’udienza avanti questa Commissione. Se è vero che nelle distinte di gara contestate il sig. Vincenzo Rinaldi non è mai stato inserito nella voce “tecnici”, ma in quella “massaggiatore” o “dirigente”, nei fatti ha svolto la mansione di allenatore. Ciò è provato, non tanto, o soltanto, da quanto riportato dai resoconti della stampa acquisiti, che lo indicano quale allenatore, ma soprattutto dal contenuto della memoria difensiva prodotta dalla Società e dalle conformi dichiarazioni rese dal sig. Rinaldi avanti a questa Commissione. Nella memoria difensiva, oltre a rammentare i trascorsi del Rinaldi quale fondatore della Società e anche allenatore, si specifica testualmente che i tecnici abilitati che hanno allenato le squadre societarie “più di una volta si sono trovati a chiedere consigli, pareri, chiarimenti allo stesso sig. Rinaldi Vincenzo grazie alla posizione di socio e all’esperienza accumulata negli anni precedenti. Situazione analoga si è talvolta verificata allorquando il tecnico eranell’impossibilità di presenziare all’allenamento o alla partita domenicale, vale a dire le consegne sono state precedentemente passata al Rinaldi e da lui fatte svolgere sia nell’appuntamento infrasettimanale che in quello domenicale”. Di tenore conforme sono state le dichiarazioni rese dal deferito nell’udienza tenutasi avanti questa Commissione, come più sopra riportato. Non può mettersi in dubbio che proprio da quanto dichiarato e sostenuto dalla Società e dal sig. Vincenzo Rinaldi, si ricava la prova che, nella sostanza e nei fatti, lo stesso ha svolto la funzione di allenatore sia durante gli allenamenti che nel corso delle partite, seppure a seguito ed in ossequio alle strette indicazioni e direttive del tecnico fornito di abilitazione. Acclarata la responsabilità dei deferiti, in punto di quantificazione delle sanzioni da infliggere, si ritiene che le richieste avanzate dalla Procura federale siano del tutto accoglibili, tenuto conto della rilevanza degli illeciti contestati. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale ritenuta provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente mosse nell’atto di deferimento, infligge 1. ad Antonio ZANZI la sanzione di mesi uno di inibizione; 2. a Vincenzo RNALDI la sanzione di mesi uno di inibizione; 3. alla società A.S. OLIMPIA CALCIO 2000 la sanzione di E. 400,00 di ammenda.
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