COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1 dell’ 1.7.2007, per aver omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campionato Juniores 18; 2) ASD SPORTING CERLOGNO, per violazione dell’Art. 4, I° comma, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) GELATI Omero, all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art., 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 32, comma I°, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n.1 dell’ 1.7.2007, per aver omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campionato Juniores 18; 2) ASD SPORTING CERLOGNO, per violazione dell’Art. 4, I° comma, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Con provvedimento del 29 novembre 2008 il Procuratore Federale deferiva avanti Questa Comissione il signor GELATI Omero e la ASD SPORTING CERLONGO per non aver iscritto per la stagione sportiva 2007-2008, uma propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campèionato Juniores 18. L Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, esamina la memoria difensiva della stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’attivià Giovanie e Scolastica FIGC oppure in alternativa al Campionato Juniores 18 sentito il rappresentante della Procura Federale osserva Il comportamento addebitato, come già più sospra riferito, risulta pienamente provato dalla documentasione in atti, La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste avanzate dal Rappresentante della Procura Federale, dichiara la responsabilità di GELATI Omero , all’epoca Presidente della SS SAMA SUSTINENTE, oggi ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C:G:S: in relaxzione all’Art. 32, comm I°, del Regolameto della LND, e della ASD SPORTING CERLONGO, per violazione dell’ Art. 4, I° comma, del C:G:S:, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e commina - a GELATI Omero mesi 3 di inibizione; - alla società ASD SPORTING CERLONGO Euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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