COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della F.C. GORLA MAGGIORE, fatto assumere la conduzione te cnica dell Società ad un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; . il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere svolto nel corso della stagione calcistica 2007-2008 la funzione di allenatore della squadra in assenza della rescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della F.C. GORLA MGGIORE; . la Società F.C. GORLA MAGGIORE per responsbilità oggettive, per la condotta scrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del PRocuratore Federale a carico di Alberto BERNASCONI, Giovanni RICCIO, dirigenti della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE e della SOCIETA’ F.C. GORLA MAGGIORE, per rispondere: . il primo della violazione di cui all’art. 1 del C:G.S., in relazione all’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della F.C. GORLA MAGGIORE, fatto assumere la conduzione te cnica dell Società ad un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; . il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere svolto nel corso della stagione calcistica 2007-2008 la funzione di allenatore della squadra in assenza della rescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della F.C. GORLA MGGIORE; . la Società F.C. GORLA MAGGIORE per responsbilità oggettive, per la condotta scrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura federale, hanno presenziato i deferiti Antonio Bernasconi Presidente della F.C. GORLA MAGGIORE, ALberto Bernasconi e Giovanni Riccio, entrmbi dirigentei della stessa Società. Dopo la relazione del Presedinte della Commissione territoriale è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilascito le seguenti dichiarazioni: Il Sig. Antonio Bernasconi ha affermato che la Società aveva nel suo orgnaico il tecnico Buldo Vincenzo, il qwuale da un certo momento in poi si è ritrovto nella impossibilità di sedere in panchina nelle partite domenicali, ggiungendo, infine, di non sapere nulla in relazione alla compilazione della distinta relativa alla gara del 09-12-2007, ove appare alla voce tecnico in nome di Giovanni Riccio. Il Sig. lberto Bernasconi ha affermato che la indicazione nella distinta contestata del nome del Sig. Giovanni Riccio è stata determinato da un errore, a seguito di un chiarimento richiesto all’Ufficio Tesseramentim il quale avrebbe risposto che poteva apparire in distinta accanto alla voce “tecnici” il nome di un dirigente, purchè lo stesso non dirigesse la squadra. Ha aggiunto che nessun valore probatorio poteva essere attribuito al contenuto dell’articolo apparso sul giornale “L Prealpina”, ove appariva il nome del Riccio come allenatore, in quanto i giornalisti non assistono alla partita, ma stilano l’articolo sulla base delle distinte di gara trasmesse dalle Società ospitanti. Infine ha aggiunto che il Riccio non ha svolto il ruolo di allentore, ma si è limitato ad operare le sostituzioni dei giocatori in campo, concordandole con lui stesso. Il Sig. Giovanni Riccio ha rilascito dichiarazioni di contenuto conforme a qualleo degli altri dirigenti. Successivamente tutti i deferiti, il Presidente Antonio Bernasconi a nome e per conto della Societè, prima della chiusura del dibattimento hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: . per Alberto Bernsconi giorni 20 di inibizione; . per Giovanni Riccio giorni 20 di inibizione; . per la ocietà F.C. GORLA MAGGIORE € 300,00 di ammenda. Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art. 23 del C.G.S. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienanete provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale . preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; . ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati, applica 1. ad Alberto Bernasconi la sanzione di gionri 20 di inibizione; 2. a Giovanni Riccio la sanzione di giorni 20 di inibizione; 3. alla Società F.C. GORLA MAGGIORE la sanzione di € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare dirttamente il presente provvedimento agli interessati.
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