COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD Calcio Carugate Camp. JUN. REG. GIR. B Gara del 6-12-2008 tra TREALBE-CARUGATE C.U. n. 22 del C.R.L datato 12-12-2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD Calcio Carugate Camp. JUN. REG. GIR. B Gara del 6-12-2008 tra TREALBE-CARUGATE C.U. n. 22 del C.R.L datato 12-12-2008 La società CALCIO CARUGATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Daniele BELLAVIA sino all’8-04-2009, chiedendo una riduzione della sanzione, pur ammettendo le circostanze descritte all’arbitro nel proprio rapporto indicate al G.S. nella motivazione del provvedimento reclamato. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolmetari, rileva: pur rilevando la correttezza del comportamento tenuto dalla reclamante e dal pentimento del calciatore per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, si ritiene congrua la squalifica inflitta dal G.S. al BELLAVIA, Infatti, la squalifica comminata dal G.S. è in linea con gli abituali criteri adottati da Questa Comissione in relazione alla gravità del comportamento tenuto dallo stesso BELLAVIA nei confronti del direttore di gara. (espulso per doppia ammonizione, proferiva insulti nei confronti dell’arbitro e con petto, con forza, senza provocargli dolore, lo spingeva sulla schiena spostandolo di circa dua metri). Pertanto, il reclamo non può essere accolto e il provvedimetno del G.S. merita di essere pienamente confermato. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA iil reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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