COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Golden Ausonia Camp. 3^ cat Gir. A Gara Golden Ausonia / Assaghese del 07/12/2008 C.U. n. 22 della delegazione di Milano datato 12/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Golden Ausonia Camp. 3^ cat Gir. A Gara Golden Ausonia / Assaghese del 07/12/2008 C.U. n. 22 della delegazione di Milano datato 12/12/2008 La società GOLDEN AUSONIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: Mauro Rutigliano per 5 gare e Valerio Prevedello per 4 gare, lamentando che il Rutigliano sarebbe stato colpito da due calciatori avversari in una mischia, ferito al labbro e dall’azione scaturiva il gol della società avversaria. Il calciatore chiedendo spiegazione all’arbitro sulla validità della segnatura allontanava il pallone senza l’intento di colpire il direttore di gara e veniva espulso. Il Prevedello in occasione dell’infortunio si recava dall’arbitro per chiedere spiegazioni imbattendosi contro un avversario ma non lo avrebbe colpito con una testata. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commisisone Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il calciatore Prevedello ha tenuto un comportamento scorretto e violento nei confronti di un avversario, rivolgendo altresì frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Tale condotta antisportiva è stata correttamente sanzionata dal G.S., pertanto, il reclamo va respinto. Quanto al calciatore Rutigliano si ritiene che non abbia posto in essere un comportamento violento bensì ingiurioso nei confronti del direttore di gara, ricorrono, pertanto, le condizioni per ridurre lievemente la squalifica in considerazione delgi abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto. riduce La squalifica del calciatore Mauro Rutigliano a 4 gare e conferma la sanzione del calciatore Valerio Prevedello, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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