COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC. Scala Pavia Camp. 3° CATEG. GIR. C Gara del 23-11-2008 tra SCALA PAVIA /MEZZANINESE C.U. n. 19 della Delegazione di Pavia datato 4-12-2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC. Scala Pavia Camp. 3° CATEG. GIR. C Gara del 23-11-2008 tra SCALA PAVIA /MEZZANINESE C.U. n. 19 della Delegazione di Pavia datato 4-12-2008 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le dicisioni del G.S. devono essere presentati all Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 46 n.4 del C.G.S.) che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.19 datato 4-12-2008 delegazione di Pavia e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 12-12-2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sospra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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