COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Vallecamonica Camp. Jun Reg. Gir. C Gara Vallecamonica/Sarnico del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Vallecamonica Camp. Jun Reg. Gir. C Gara Vallecamonica/Sarnico del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008 La società VALLECAMONICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il massaggiatore Giuseppe MANENTI fino al 09/03/2009, lamentando che il sanzionato non ha insultato l’arbitro durante al gara limitandosi ad entrare negli spogliatoi a fine gara per complimentarsi con la squadra avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le circostanze ivi dedotte dalla reclamante non trovano riscontro alcuno nel rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova. Il comportamento tenuto dal MANENTI e descritto nel rapporto del direttore di gara, giustifica l’inibizione inflitta dal GS la quale merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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