COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Chiari Calcio 1912 Camp. Ecc. Gir. C Gara Chiari/Romanese del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Chiari Calcio 1912 Camp. Ecc. Gir. C Gara Chiari/Romanese del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008 La società CHIARI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUMINI DARIS per 3 GARE, lamentando che lo stesso non avrebbe posto in essere alcun atto violento nei confronti di un calciatore avversario, ma sarebbe stato quest’ultimo a simularlo e che, pertanto, la decisione del GS si baserebbe su fatti non accaduti e meriterebbe di essere riformata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e non può certamente essere ritenuta idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale dal quale si evince che il LUMINI, nel corso del 1° T è stato espulso per aver colpito un giocatore avversario accasciato a terra con un calcio al torace. Nello stesso referto è altresì riportato che, al termine del 1° T della gara in oggetto il LUMINI ha atteso fuori dal terreno di gioco il calciatore con la maglia n.6 della squadra avversaria, per poi insultarlo e minacciarlo. Ciò posto, si ritiene che il comportamento tenuto dal LUMINI, così come descritto nel referto del direttore di gara, giustifichi pienamente la sanzione inflitta dal GS, che appare congrua e proporzioanta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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