COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Nibionno Camp. Promozione Gir. B Gara Pavia Calcio/Nibionno del 14/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Nibionno Camp. Promozione Gir. B
Gara Pavia Calcio/Nibionno del 14/12/2008
C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.23 datato 18/12 del Comitato Regionale Lombardia e che il reclamo, come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 30/12/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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