COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società PD. Vergherese Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Vergherese/Vizzola Ticino del 07/12/2008 C.U. n.22 del Comitato di LEGNANO datato 12/12/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società PD. Vergherese Camp. 2^ Cat. Gir. L
Gara Vergherese/Vizzola Ticino del 07/12/2008
C.U. n.22 del Comitato di LEGNANO datato 12/12/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.22 datato 12/12 del Comitato di LEGNANO e che il reclamo, come si evince dal timbro apposto sul reclamo (29/12/2008) e i dati relativi alla trasmissione del fax sono errati (28/01/2009), pertanto, il reclamo è inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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