COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Calolziovictoria Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Calolziovictoria/Casati Calcio Arcore del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Calolziovictoria Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Calolziovictoria/Casati Calcio Arcore del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008 La società CALOLZIOVICTORIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che l’interruzione della partita è stata determinata da forza maggiore per un guasto all’impianto di illuminazione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la società ospitante è tenuta alla manutenzione del campo di gioco affinché si possano disputare le gare. Nel caso concreto le forti piogge cadute nella zona, per stessa ammissione della reclamante, avevano procurato guasti ad altri lampioni posti nella sede pubblica. Ciò avrebbe dovuto sollecitare un comportamento prudente rivolto al controllo dell’efficienza dell’impianto elettrico. Nella fattispecie non può invocarsi la giustificazione della causa di forza maggiore in quanto l’accaduto non è stato dovuto ad un fatto grave ed improvviso, ma poteva essere evitato con la dovuta diligenza. Pertanto, la società ospitante rimane responsabile della mancata disputa dell’incontro e perciò la decisione del GS deve essere pienamente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it