COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Esperia Lomazzo Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara Villaguardia/Esperia Lomazzo del 20/12/2008 C.U. n.22 della Delegazione di COMO datato 02/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Esperia Lomazzo Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara Villaguardia/Esperia Lomazzo del 20/12/2008 C.U. n.22 della Delegazione di COMO datato 02/01/2009 La società ESPERIA LOMAZZO ha proposto reclamo avverso la omologazione della gara in quanto risulta errata la compilazione della distinta dei calciatori e per la inibizione del dirigente Antonio DUBINI. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il reclamo proposto dalla società AS ESPERIA LOMAZZO risulta lo stesso sprovvisto di sottoscrizione e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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