COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. Juniores Prov. Gir. F Gara San Giorgio Limito/Dindelli del 18/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. Juniores Prov. Gir. F Gara San Giorgio Limito/Dindelli del 18/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009 La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Antonio DE CANIO per 3 GARE ed inibito il dirigente OPIZZI Roberto fino al 31/05/2009, lamentando che per quanto riguarda il calciatore si sia trattato di doppia ammonizione mentre per il dirigente, la situazione circostante abbia influito il rapporto arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: per quanto concerne la squalifica del calciatore è stato espulso con la seguente motivazione: “per aver messo le mani in faccia all’avversario dicendogli ti ammazzo figlio di puttana”. Tale condotta, manifestante violenta ed intimidatoria è stata adeguatamente sanzionata dal GS secondo i criteri che Questa Commissione condivide. Sulla inibizione del dirigente nel supplemento del rapporto ad integrazione del referto di gara, si afferma che l’OPIZZI ha tenuto un comportamento, dapprima minaccioso ed offensivo nei confronti degli avversari, per poi passare a vie di fatto nei confronti di calciatori della squadra ospitante. Il dirigente della reclamante si allontanava dal terreno di gioco seppure il suo agire fosse avvenuto al termine della gara, soltanto grazie all’intervento degli stessi dirigenti della soc. DINDELLI. In ragione del fatto che la condotta violenta esercitata contro un calciatore della società ospitante ha comportato la sua “caduta in terra” e del restante atteggiamento del dirigente, si reputa adeguata la squalifica comminatagli anche secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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