COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Calvairate Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara Calvairate/Settalese del 20/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Calvairate Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara Calvairate/Settalese del 20/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009 La società AS CALVAIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MOHAMED ABDEL HAY HESHAM fino al 30/04/2009, chiedendo una riduzione della sanzione comminata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il reclamo proposto dalla società AS CALVAIRATE risulta lo stesso sprovvisto di sottoscrizione e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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