COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Niguarda Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Crespi Morbio/Niguarda Calcio del 13/12/2008 C.U. n.23 della Delegazione di MILANO datato 18/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Niguarda Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Crespi Morbio/Niguarda Calcio del 13/12/2008 C.U. n.23 della Delegazione di MILANO datato 18/12/2008 La società NIGUARDA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VIANELLI Jonatan per 4 GARE, lamentando che il VIANELLI colpiva il pallone per un gesto di stizza senza l’intenzione di calciarlo verso il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto del direttore di gara, fonte privilegiata di prova, si evince che il VIANELLI, a fine gara, calciava volontariamente due palloni in direzione dell’arbitro senza colpirlo, protestando per l’operato dello stesso. Con tale ripetuta condotta, (calciava 2 palloni) il VIANELLI poneva in essere in grave comportamento violento nei confronti del direttore di gara. Ne consegue che la squalifica inflitta dal GS appare congrue e meritevole di ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it