COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FBC Luino 1910 Camp. All. Reg. Gir. A Gara Luino/Azzate Calcio del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FBC Luino 1910 Camp. All. Reg. Gir. A
Gara Luino/Azzate Calcio del 21/12/2008
C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008
La società LUINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Fabrizio GRANAI fino al 26/02/2009, lamentando che la squalifica comminata è eccessiva rispetto al comportamento di semplice protesta venuto nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il GRANAI è stato espulso per comportamento provocatorio nei confronti e verso il pubblico con un insulto verbale. La gravità del suddetto comportamento giustifica una lieve riduzione della sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del tecnico Fabrizio GRANAI a tutto il 16/02/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
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