COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Fiorine Camp. All. Prov. Gir. D Gara Gavarnese/Fiorine del 14/12/2008 C.U. n.21 della delegazione di BERGAMO datato 18/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Fiorine Camp. All. Prov. Gir. D Gara Gavarnese/Fiorine del 14/12/2008 C.U. n.21 della delegazione di BERGAMO datato 18/12/2008 La società FIORINE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Mauro ZUCCHELLI fino al 18/03/2009, lamentando che la punizione inflitta al tecnico è eccessiva in relazione alle semplici proteste verbali proferite nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che il tecnico ZUCCHELLI ha reiteratamente insultato e minacciato l’’arbitro sia durante la gara sia alla fine della stessa. persino negli spogliatoi. Tale reiterato comportamento giustifica la squalifica inflitta dal GS la quale merita pertanto, di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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