COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Salus e Virtus Turate Camp. All. Prov. Gir. G Gara Mariano Comense/Turate del 07/12/2008 C.U. n.20 della Delegazione di COMO datato 12/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Salus e Virtus Turate Camp. All. Prov. Gir. G Gara Mariano Comense/Turate del 07/12/2008 C.U. n.20 della Delegazione di COMO datato 12/12/2008 La società S.V. TURATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore OPOKU GIDEON ASEI fino al 31/12/2009, chiedendo l’annullamento della sanzione in quanto non responsabile dei fatti imputatigli. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che al termine della gara l’arbitro interveniva personalmente per separare alcuni calciatori che, dopo essersi insultati e spintonati davano vita ad un parapiglia generale. E’ lo stesso direttore di gara che, sentito per maggiori chiarimenti dal GS, confermava che il calciatore sanzionato veniva dallo stesso indicato come tra i più attivi nei fatti sopra descritti e come il responsabile della gomitata ricevuta. Infatti, come chiaramente riportato nel referto arbitrale, il tesserato OPOKU GIDEON, durante i momenti più concitati del terzo tempo, colpiva con una gomitata volontaria sul petto il diretto di gara senza provocare conseguenze fisiche. Pertanto, visto il grave e violento comportamento tenuto dal OPOKU GIDEON ASEI e considerata anche la giovane età dello stesso, la sanzione inflittagli dal GS appare congrua e meritevole di ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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